A decorrere dal 1 gennaio 2022 sarà ammesso il trasferimento di valuta contante solo per importi fino a 999€.

Il trasferimento superiore a tale limite, quale che ne sia la causa o il titolo, è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati.

Le operazioni di prelievo e/o di versamento di contante non sono configurabili come trasferimento tra soggetti diversi. Se sono superiori ai limiti non concretizzano, quindi, automaticamente una violazione. Esse, pertanto, non comportano l’obbligo di effettuare la comunicazione di segnalazione da parte dei professionisti.

Si ricorda inoltre che dal 1 luglio 2018 i datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.