Ammortizzatori sociali – post covid
A partire dal 1° gennaio 2022, si potrà ancora accedere alla cassa integrazione, ma applicando le regole ordinarie e non più quelle emergenziali che prevedono:
Il pagamento di un contributo ordinario a carico delle aziende pari al:
9% fino a 52 settimane di ricorso all’ammortizzatore sociale in un quinquennio mobile;
12% oltre le 52 settimane e fino a 104 settimane in un quinquennio mobile;
15% oltre le 104 settimane in un quinquennio mobile.
I settori di attività interessati alla cassa integrazione esente da contributo addizionale sono:
Turismo – Alloggio | codici ateco 55.10 e 55.20 |
Agenzie e tour operator | codici ateco 79.10, 79.20 e 79.90 |
Ristorazione – Ristorazione su treni e navi | codici ateco 56.10.5 |
Catering per eventi, banqueting | codici ateco 56.21.0 |
Mense e catering continuativo su base contrattuale | codici ateco 56.29 |
Bar e altri esercizi simili senza cucina | codici ateco 56.30 |
Ristorazione con somministrazione | codice ateco 56.10.1 |
Parchi divertimenti e parchi tematici | codici ateco 93.21 |
Stabilimenti termali | codici ateco 96.04.20 |
Attività ricreative – Discoteche, sale da ballo night-club e simili | codici ateco 93.29.1 |
Sale giochi e biliardi | codici ateco 93.29.3 |
Altre attività di intrattenimento e divertimento (sale bingo) | codici ateco 93.29.9 |
Altre attività – Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane e altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca | codici ateco 49.31 e 49.39.09 |
Gestione di stazioni per autobus | codici ateco 52.21.30 |
Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano | codici ateco 49.39.01 |
Attività dei servizi radio per radio taxi | codici ateco 52.21.90 |
Musei | codici ateco 91.02 e 91.03 |
Il pagamento delle integrazioni salariali è anticipato dall’impresa ai dipendenti aventi diritto, alla fine di ogni periodo di paga, L’importo delle integrazioni sarà poi rimborsato dall’INPS all’impresa o conguagliato fra contributi dovuti e prestazioni corrisposte.
La domanda deve essere presentata all’INPS entro il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, fatte salve le domande per eventi oggettivamente non evitabili, per le quali si applica il termine della fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento.
Le istanze di cassa integrazione ordinaria, di assegno di integrazione salariale e di cassa integrazione salariale operai agricoli, riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa iniziati nell’arco temporale che va dal 1° gennaio 2022 al 1° febbraio 2022, potranno essere utilmente inviate entro il 16 febbraio 2022, posticipato poi al 24 febbraio 2022 a causa di un disservizio sul portale dell’Inps. Resta confermato il termine del 28 febbraio 2022 per la trasmissione delle domande relative a sospensioni/riduzioni dell’attività lavorativa connesse ad eventi oggettivamente non evitabili verificatisi nel corso del mese di gennaio 2022.
Nei casi di sospensione o riduzione dell’attività produttiva, l’impresa è tenuta a comunicare preventivamente alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le cause di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro, l’entità e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati.
A tale comunicazione segue, su richiesta di una delle parti, un esame congiunto della situazione avente a oggetto la tutela degli interessi dei lavoratori in relazione alla crisi dell’impresa.
L’intera procedura deve esaurirsi entro 25 giorni dalla data della comunicazione, ridotti a 10 giorni per le imprese che occupano fino a 50 dipendenti.