Il recente D.L. n. 13/2022 ha apportato sostanziali modifiche al regime delle cessioni dei crediti da bonus edilizi di cui all’art. 121 del DL 34/2020, limitando il regime restrittivo imposto dal DL Sostegni-ter (abrogato).

In particolare viene ora previsto quanto segue:

 

  • cessione dei crediti: sono ammesse 2 cessioni successive alla prima, ma solo a favore di banche/intermediari finanziari o compagnie assicurative non è ammessa la cessione parziale del creditocon regole estese ai “crediti Covid19” ed a quelli introdotti dal PNRR a favore del settore turistico e delle agenzie di viaggio/tour operator

 

  • tecnici abilitati: sono inasprite (reclusione da 2 a 5 anni, con la multa da €. 50.000 a €. 100.000) le sanzioni per l’infedeltà/incompletezza delle asseverazioni/attestazioni di congruità. Il massimale della polizza assicurativa deve essere pari all’importo dell’intervento oggetto di attestazione/asseverazione. La polizza assicurativa personalizzata per singolo intervento, ovvero con massimale pari agli importi dell’intervento oggetto dell’asseverazioni, impone un adeguamento immediato, ma solo ai fini del Superbonus
    Resta fermo come anche per gli altri interventi sia più che opportuna, diciamo necessaria, una ordinaria polizza di assicurazione della responsabilità civile.

 

In particolare, a seguito di tale modifica rimane invariato il regime dello sconto in fattura e della 1° cessione, che rimane libera, nei confronti di qualsiasi soggetto ma viene permessa la successiva cessione limitatamente:

  • alle banche o altri intermediari finanziari iscritti nell’apposito albo gestito dalla Banca d’Italia
  • alle imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.

Si tratta, in sostanza, di una circolazione che viene limitata al sistema bancario/assicurativo. Inoltre, a partire dal 1 Maggio 2022, viene vietata la cessione parziale del credito ricevuto, il quale non potrà formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate, effettuata dal beneficiario della detrazione.

A tal fine al credito sarà attribuito un codice identificativo univoco, da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni.

Dunque, per effetto di quanto precede, nel caso in cui il committente dei lavori opti, alternativamente:

Per lo “sconto in fattura”:

  • il fornitore al quale è ceduto il credito, può:
  1. utilizzarlo direttamente in compensazione nel mod. F24 (secondo la medesima rateazione che sarebbe spettata per la detrazione in capo al committente)
  2. o cederlo a terzi (chiunque)
  • il primo cessionario del credito potrà, a sua volta, alternativamente:
  1. utilizzarlo direttamente in compensazione nel mod. F24
  2. NEW – o procedere alla cessione integrale a favore di:

– banche/altri intermediari finanziari (iscritti all’albo art. 106 TUB)
– o ad imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia

  • queste ultime (2° cessionario del credito) potranno, alternativamente:
  1. utilizzare il credito in compensazione nel mod. F24
  2. o procedere, a loro volta, alla cessione a favore di altre banche/intermediari finanziari o Compagnie di assicurazione (le quali non potranno più ulteriormente cedere il credito)

Per la cessione del credito (a chiunque):

  • il cessionario del credito potrà, alternativamente:
  1. utilizzarlo direttamente in compensazione nel mod. F24
  2. NEW – o procedere alla cessione integrale a favore di:

– banche/altri intermediari finanziari (iscritti all’albo art. 106 TUB)
– o ad imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia

  • queste ultime (2° cessionario del credito) potranno, alternativamente:
  1. utilizzare il credito in compensazione nel mod. F24
  2. o procedere, a loro volta, alla cessione a favore di altre banche/intermediari finanziari o Compagnie di assicurazione (le quali non potranno più ulteriormente cedere il credito)

 

Le nuove regole di cessione trovano applicazione a decorrere dal 26/02/2022per le modalità applicative occorrerà attendere i relativi chiarimenti.