Con l’art. 2, c. 1, D.L. 21/2022 il legislatore, per l’anno 2022, esclude da tassazione IRPEF in capo al lavoratore dipendente, l’importo di buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l’acquisto di carburanti, nel limite di euro 200.

Il “bonus carburante” è riconosciuto:

  • temporaneamente, per il solo 2022;
  • in relazione ad eventuali cessioni gratuite da parte di aziende private ai propri lavoratori dipendenti di buoni benzina o analoghi titoli per l’acquisto di carburante;
  • nel limite dell’importo di valore di tali buoni pari a 200 euro per lavoratore.

 

Tale disposizione va coordinata con quella presente “a regime” nel TUIR (art. 51, c. 3) secondo la quale “non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d’imposta a euro 258,23”.

In relazione al rapporto tra le due disposizioni, si ritiene che il lavoratore dipendente, limitatamente all’anno 2022, goda di due plafond:

  • l’uno di un importo pari a 200 euro valevole sono per i buoni carburante ceduti gratuitamente ex articolo 2 D.L. 21/2022;
  • l’altro di un importo pari a 258,23 euro ex articolo 51, comma 3, Tuir per la generalità delle erogazioni.