A decorrere dal 27 maggio 2022, i bonus edilizi relativi a lavori superiori a 70.000 euro potranno essere riconosciuti solo a condizione che le imprese applichino ai propri dipendenti i contratti collettivi stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali più rappresentative a livello nazionale.
Il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro dovrà essere indicato nelle fatture emesse e tale condizione dovrà essere verificata dal professionista incaricato dell’apposizione del visto di conformità.
L’applicazione del CCNL edilizia per i lavori di cui al superbonus e ai bonus casa ordinari diventa quindi un requisito ulteriore da rispettare, tale imposizione ha la finalità di garantire il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro previste per il comparto dell’edilizia, a fronte dell’aumento dei cantieri dovuto alle numerose agevolazioni fiscali riconosciute sui lavori in casa.
Si tratta, quindi, di un meccanismo che chiama dunque in causa sia le imprese, tenute a rispettare l’obbligo di applicazione di un contratto collettivo di settore, che i beneficiari finali dei bonus fiscali, che in caso di irregolarità rischiano di perdere l’agevolazione.
La nuova disposizione deve essere applicata anche dai soggetti nei cui confronti viene subappaltato il lavoro, in quanto anche i subappaltatori sono tenuti a garantire i medesimi standard qualitativi e prestazionali previsti dal contratto di appalto scelto dal contraente principale e a riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello da quest’ultimo garantito pertanto anche dal contratto di subappalto dovrà risultare il contratto di lavoro applicato.
Per quanto riguarda le indicazioni da riportare nelle fatture, l’unica soluzione possibile è quella di indicare nelle fatture emesse dall’impresa appaltatrice nei confronti del committente che la stessa si è avvalsa di subappaltatori che applicano il contratto collettivo indicato nell’atto di affidamento dei predetti lavori.
In assenza dell’indicazione del CCNL applicato o in presenza di CCNL non adeguato, non sarà possibile fruire dello sconto fiscale spettante in relazione alle spese sostenute.