In seguito alle recenti disposizioni antifrode, la polizza RC per danni derivanti dall’attività di un tecnico abilitato che rilascia le asseverazioni rilevanti ai fini del superbonus deve avere un massimale almeno pari agli importi degli interventi oggetto di ciascuna delle attestazioni/asseverazioni rilasciate a decorrere dal 26/02/2022, a pena di decadenza dalla detrazione da parte del committente.

Il concetto non trova applicazione per interventi che attribuiscono una detrazione diversa dal 110%.

 

A tal fine le polizze RC professionali possono essere di tre tipologie:

polizza per singolo intervento (cd. “one shot”)

I soggetti asseveratori possono stipulare più polizze RC professionali

  • per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni
  • con massimale pari agli importi dell’intervento oggetto delle attestazioni/asseverazioni al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata.

Nella prassi aziendale, pur non sussistendo alcun obbligo legale di massimale minimo coperto, le principali compagnie assicurative prevedono massimali minimi di €. 500.000.

 

polizza RC ordinaria estesa

I soggetti asseveratori possono stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni derivanti da attività professionali, ai sensi dell’art. 5 del Dpr n. 137/2012 (cioè la “classica” polizza “RC professionale”), purché questa:

  • non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione: non deve prevedere limiti alla copertura del rischio da asseverazioni
  • preveda un massimale non inferiore a €. 500.000, specifico per il rischio di asseverazione, da integrare a cura del professionista ove si renda necessario: deve essere prevista una copertura (con massimale minimo di €. 500.000) dedicata esclusivamente alle asseverazioni
  • se in operatività di claims made, deve garantire una ultrattività pari ad almeno 5 anni in caso di cessazione di attività e una retroattività pari anch’essa ad almeno 5 anni a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti

 

polizza RC specifica dedicata

I soggetti asseveratori possono, infine, stipulare:

  • una polizza di assicurazione della responsabilità civile dedicata esclusivamente alle asseverazioni di cui all’art. 119 e 121 del D.L. 34/2020
  • con un massimale
  • adeguato al numero di attestazioni/asseverazioni rilasciate ed adeguato agli importi degli interventi oggetto di dette attestazioni/asseverazioni
  • comunque, non inferiore ad €. 500.000.

L’adeguamento delle polizze professionali al citato comma 14 (come modificato dal DL n. 13/2022) è obbligatorio per le asseverazioni rilasciate a partire dal 26/02/2022.

Al di là della nuova previsione normativa, in un’ottica di tutela del professionista, è in tutti i casi opportuno che la polizza di responsabilità civile del professionista che redige l’asseverazione della congruità dei costi finalizzata alla fruizione di qualsiasi bonus fiscale risponda alle seguenti caratteristiche:

  • previsione di un periodo di ultrattività della copertura decennale, e non solamente quinquennale come previsto dalla norma, dato che il credito d’imposta è accertabile per 8 anni;
  • previsione di un massimale dedicato alle asseverazioni maggiore o uguale all’ammontare dei lavori asseverati;
  • inserimento di una clausola di tutela legale che copra anche le eventuali spese legali processuali e peritali occorrenti all’assicurato per difendersi in caso di richiesta di risarcimento.

Nell’ambito del superbonus 110%, la non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza del beneficio”.