Con il DM 31/05/2022 (in GU 27/06/2022) il Ministero della Salute ha dato attuazione alla disposizione relativa al bonus psicologo: possono fruire del bonus “le persone in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, a causa dell’emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, che siano nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico” (art. 2 del DM 31/05/2022).
Il bonus viene concesso in relazione:
– alle spese relative a sessioni di psicoterapia presso specialisti privati regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti, nell’ambito dell’albo degli psicologi
– che abbiano comunicato l’adesione all’iniziativa al Consiglio nazionale degli Ordini degli psicologi (CNOP). Quest’ultimo trasmette i dati dei soggetti aderenti all’INPS. La norma non impone alcun vincolo, per gli psicoterapeuti, di ricevere le persone “in presenza”.
Per espressa previsione normativa il contributo:
- non può eccedere l’importo massimo di € 600 per persona
- è parametrato alle diverse fasce dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), come esposto di seguito:
Fino a €. 15.000 – bonus concesso nella misura massima di €. 600 – max €. 50 per ogni seduta
Tra €. 15.001 ed €. 30.000 – bonus concesso nella misura di €. 400 – max €. 50 per ogni seduta Tra €. 30.001 ed €. 50.000 – bonus concesso nella misura di €. 200 – max €. 50 per ogni seduta Superiore a €. 50.000 Il bonus non spetta.
Saranno resi noti dall’INPS la data a partire dalla quale sarà possibile presentare le domande di accesso al beneficio e il periodo di tempo nel quale sarà possibile presentare l’istanza.
La richiesta del beneficio è presentata in modalità telematica all’INPS accedendo alla piattaforma INPS. In fase di presentazione della domanda, INPS rende disponibili i dati necessari per la verifica della sussistenza dei requisiti reddituali e informa il richiedente sulla presenza o meno di una DSU valida.
A conclusione del periodo di presentazione delle domande, l’INPS:
– redige le graduatorie, distinte per regione e provincia autonoma di residenza, e individua i beneficiari sulla base dell’ammontare delle risorse disponibili (l’erogazione avverrà entro 60gg dalla pubblicazione della graduatoria previa autorizzazione delle Regioni);
– comunica ai beneficiari l’accoglimento della domanda, contestualmente associa e comunica a ciascun beneficiario un codice univoco, del valore attribuito
Ove il bonus sia concesso, questo deve essere utilizzato entro 180gg dalla data di accoglimento della domanda. Decorso tale termine le risorse non utilizzate saranno riassegnate nel rispetto dell’ordine della graduatoria regionale o provinciale.