Il Ministero delle infrastrutture ha disciplinato il credito d’imposta introdotto dal Decreto Aiuti, destinato a mitigare gli effetti dei recenti rincari dei prezzi dei carburanti.

Tale credito d’imposta è riconosciuto alle imprese con sede legale (o stabile organizzazione) in Italia, esercenti le attività di trasporto di merci con veicoli euro 5, di massa massima complessiva superiore o pari a 7,5 t, iscritte nell’albo degli autotrasportatori di cose per c/terzi.

Il credito è pari al 28% della spesa sostenuta nel primo trimestre 2022 per l’acquisto di gasolio.

E’utilizzabile esclusivamente in compensazione, non costituisce reddito ai fini fiscali ed è cumulabile con altre agevolazioni a patto che l’importo totale agevolato non superi il 100% del costo.

Gli autotrasportatori che intendono presentare l’istanza per il riconoscimento del bonus, devono farlo tramite la piattaforma dedicata istituita dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, utilizzabile per 30 giorni dalla data di apertura del bando.

 

L’istanza presentata, tra le altre informazioni, dovrà contendere:

  • identificativo SDI fattura;
  • tipo fattura (CARB/NO CARB);
  • importo fattura (totale della fattura, Iva esclusa)
  • importo “a rimborso” rilevante per il credito d’imposta
  • Targa;
  • Contratto di noleggio (SI/NO);
  • Codice paese automezzo.

 

Il bonus viene assegnato in base all’ordine cronologico delle istanze, entro i limiti delle risorse disponibili ed è utilizzabile in compensazione decorsi dieci giorni dalla comunicazione dell’importo del beneficio all’agenzia delle entrate.