A decorrere dal 1° luglio 2022, le operazioni con San Marino passano dalla fatturazione elettronica.
Fino al 30 giugno 2022, per le cessioni di beni effettuate nell’ambito dei rapporti di scambio tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, di cui all’articolo 71 D.P.R. 633/1972, la fattura può essere emessa e ricevuta, con le modalità dettate dal D.M. 21.06.2021, in formato elettronico o in formato cartaceo.
A decorrere dal 1° luglio 2022 per le operazioni in oggetto le fatture sono emesse e accettate in formato elettronico, fermo restando le ipotesi escluse da disposizioni di legge. L’emissione di una fattura elettronica relativa a cessioni di beni spediti o trasportati nella Repubblica di San Marino, nei confronti di operatori economici che abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito dalla Repubblica di San Marino, riporta il numero identificativo del cessionario sammarinese ed è trasmessa dal SdI all’ufficio tributario di San Marino, il quale, una volta verificato il regolare assolvimento dell’imposta sull’importazione, convalida la regolarità della fattura e comunica l’esito del controllo al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate, attraverso apposito canale telematico.
Il Codice destinatario da utilizzare nel file xml è 2R4GTO8, la Natura dell’operazione da indicare in fattura è N3.3.
L’operatore economico italiano visualizza telematicamente l’esito del controllo effettuato dall’ufficio tributario di San Marino attraverso un apposito canale telematico messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate, se entro i quattro mesi successivi all’emissione della fattura, l’ufficio tributario non ne ha convalidato la regolarità, l’operatore economico italiano, nei trenta giorni successivi emette nota di variazione, ai sensi dell’articolo 26, comma 1, D.P.R. 633/1972, senza il pagamento di sanzioni e interessi.
Anche le cessioni di beni, accompagnate dal documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione ed avente le caratteristiche determinate con D.P.R. 472/1996, sono non imponibili, ai sensi degli articoli 8 e 71 D.P.R. 633/1972, se l’ufficio tributario ha convalidato la regolarità del documento. Diversamente il cedente deve regolarizzare l’operazione.
In caso di acquisto da operatori sanmarinesi di beni spediti o trasportati nel territorio italiano accompagnati dal documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione, le fatture elettroniche sono trasmesse dall’ufficio tributario di San Marino al SdI, il quale le recapita al cessionario che visualizza, attraverso un apposito canale telematico messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate, le fatture elettroniche ricevute. L’emissione della fattura da parte del cedente di San Marino può avvenire con o senza Iva.
Se la fattura elettronica indica l’ammontare dell’Iva dovuta dal cessionario, in correlazione al tipo di beni ceduti e al corrispettivo delle operazioni poste in essere, l’imposta è versata dall’operatore sammarinese all’ufficio tributario, il quale entro quindici giorni riversa le somme ricevute al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate e trasmette al medesimo ufficio in formato elettronico gli elenchi riepilogativi delle fatture corrispondenti a tali versamenti.
Se la fattura elettronica non indica l’ammontare dell’Iva dovuta, in correlazione al tipo di beni ceduti e al corrispettivo delle operazioni poste in essere, l’operatore economico italiano al quale la fattura è stata recapitata tramite SdI, assolve l’imposta ai sensi dell’articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972, indicando l’ammontare dell’imposta dovuta nel file xml con Tipo documento TD19, da inviare allo SdI entro il 15 del mese successivo all’effettuazione dell’operazione.