Per i mesi di ottobre e novembre 2022, il Decreto Aiui-ter ha introdotto alcune variazioni in merito al credito d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas, primo fra tutti il riconoscimento del beneficio a tutte le imprese non energivore che impiegano energia elettrica con una potenza pari o superiore a 4,5 kw e non più 16kw come le precedenti agevolazioni.
Il nuovo decreto prevede che:
- alle imprese energivore che hanno subito un incremento del costo kwh medio del terzo trimestre 2022 superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, è riconosciuto un credito di imposta pari al 40% delle spese sostenute. Tale credito è riconosciuto anche alle imprese che producono ed autoconsumano energia elettrica, in questo caso, l’incremento del costo per kWh è calcolato sulla base della variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall’impresa per la produzione della medesima energia.
- alle imprese gasivore, nel caso in cui il prezzo di riferimento del gas calcolato come media dei prezzi di riferimento del mercato per il terzo trimestre 2022 abbia subito un incremento pari o superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito allo stesso periodo 2019, è riconosciuto un credito di imposta pari al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas consumato per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.
- alle imprese non energivore, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, è riconosciuto un credito d’imposta pari al 30% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica qualora il prezzo medio del terzo trimestre 2022 abbia subito un incremento per kWh superiore al 30% rispetto allo stesso trimestre 2019;
- alle imprese non gasivore, nel caso in cui il prezzo di riferimento del gas calcolato come media dei prezzi di riferimento del mercato per il terzo trimestre 2022 abbia subito un incremento pari o superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito allo stesso periodo 2019, è riconosciuto un credito di imposta pari al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas consumato per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.
- Per le imprese non energivore e non gasivore, destinatarie del contributo, che nel terzo trimestre 2022 si riforniscono dallo stesso venditore da cui si rifornivano nel terzo trimestre 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, dovrà inviare al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare del credito d’imposta spettante per i mesi di ottobre e novembre 2022.
Tutti i crediti di imposta sono utilizzabili in compensazione tramite modello F24 entro il 31 marzo 2023 o possono essere ceduti, solo per intero, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. In caso di cessione dei crediti d’imposta, le imprese beneficiarie devono richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d’imposta.