Con deliberazione n. 669/2022 l’ARERA ha emanato il provvedimento per la richiesta, al fornitore di energia, della certificazione prevista per il credito d’imposta dei periodo ottobre-novembre 2022 e dicembre 2022.

Il fornitore deve rilasciare la comunicazione al cliente entro sessanta giorni dal periodo di riferimento per il quale spetta il bonus, trattandosi di due agevolazioni distinte, per i mesi di ottobre e novembre la certificazione dovrà essere richiesta e ricevuta dall’azienda entro il 29 gennaio 2023, mentre per il periodo di dicembre il termine è quello del 1 marzo 2023.

La richiesta può essere presentata soltanto se il fornitore di energia è lo stesso in entrambi i periodi da confrontare ed è una facoltà per l’azienda, che può procedere in autonomia alle verifiche, anticipando di fatto l’utilizzo in compensazione del credito, senza dover attendere la certificazione del fornitore.

Le imprese “non energivore” per accedere alla misura agevolativa per i mesi a partire da ottobre devono essere dotate di un contatore di energia elettrica di potenza almeno pari a 4,5kw ed aver subito un aumento del costo per Kwh superiore al 30% tra il terzo trimestre 2022 ed il terzo trimestre 2019.
Per le imprese “non gasivore” è previsto un analogo vincolo.

I crediti d’imposta calcolati, possono essere portati in compensazione a decorrere dalla loro maturazione e possono essere compensati per importi superiori a 5.000 euro annui:

entro il 31 dicembre 2022 se relativi ai primi due trimestri del 2022;

entro il 30 giugno 2023 se relativi agli ultimi due trimestri del 2022.