La Legge di Bilancio 2022 ha prorogato al 31 dicembre 2022 l’agevolazione per l’acquisto della prima casa dai giovani under 36 introdotta dall’articolo 64, commi da 6 a 11 del Decreto Sostegni-bis (D.L. 73/2021).

Nello specifico l’agevolazione consiste nell’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale e, in caso di acquisto soggetto ad Iva, il riconoscimento di un credito d’imposta di ammontare pari al tributo corrisposto in relazione all’acquisto, a condizione che il giovane under 36 abbia un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (Isee) non superiore a 40.000 euro annui.

È prevista, inoltre, al ricorrere dei medesimi presupposti, l’esenzione dall’imposta sostitutiva per i finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo.

La disciplina agevolativa in esame non è applicabile ai contratti preliminari di compravendita in quanto produce tra le parti solo effetti obbligatori e non reali, e il contratto definitivo di acquisto potrebbe non essere stipulato o, comunque, potrebbe non essere stipulato nei termini richiesti per l’applicazione dell’agevolazione. La tassazione del contratto preliminare resta dunque invariata.

In merito a quanto sopra l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale è riferibile anche agli atti assoggettati a Iva; in caso di co-acquisto di un bene immobile ad uso abitativo, la misura del vantaggio fiscale deve essere calcolata pro-quota, in favore dei soli soggetti acquirenti aventi i requisiti richiesti; l’agevolazione si applica anche all’acquisto delle pertinenze che può avvenire contestualmente a quello dell’abitazione principale o con atto separato e in tale ultimo caso, tuttavia, anche l’atto di acquisto della pertinenza deve essere stipulato entro il termine di validità temporale dell’agevolazione in esame e nel rispetto dei requisiti soggettivi previsti. Da ultimo si sottolinea che l’ambito applicativo dell’agevolazione in esame si estende anche all’imposta sostitutiva sui finanziamenti.